sentenza 11/2023 pubblicata il 17/10/2023
Decorso un anno dalla cancellazione dal registro
delle imprese dell’impresa individuale non è più possibile l’apertura della liquidazione
giudiziale. Nulla osta allora a che l’ex imprenditore individuale, ormai
divenuto consumatore, possa chiedere l’accesso alla procedura della
liquidazione controllata come si desume altresì dal comma 4 (art. 33 C.C.I.I.
ndr) della medesima disposizione in base al quale “La domanda di accesso alla
procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione
degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore
cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. In buona sostanza, in
ragione della cessazione dell’attività imprenditoriale egli non può accedere
agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che presuppongono
l’operatività dell’azienda, ma nulla osta, nel concorso dei presupposti propri
delle singole procedure, all’accesso ad altri strumenti di regolazione della
crisi e dell’insolvenza come, per l’appunto, la liquidazione controllata