CODICE DELLA CRISI – SOVRAINDEBITAMENTO

sentenza 11/2023 pubblicata il 17/10/2023

Decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell’impresa individuale non è più possibile l’apertura della liquidazione giudiziale. Nulla osta allora a che l’ex imprenditore individuale, ormai divenuto consumatore, possa chiedere l’accesso alla procedura della liquidazione controllata come si desume altresì dal comma 4 (art. 33 C.C.I.I. ndr) della medesima disposizione in base al quale “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. In buona sostanza, in ragione della cessazione dell’attività imprenditoriale egli non può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che presuppongono l’operatività dell’azienda, ma nulla osta, nel concorso dei presupposti propri delle singole procedure, all’accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come, per l’appunto, la liquidazione controllata