Codice della Crisi - Sovraindebitamento
Sentenza Corte d'Appello di Venezia 11/2023 pubblicata il 17/10/2023
Accesso dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese al procedimento di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss CCII
Procedimento di liquidazione controllata del patrimonio – Art. 33 CCII – Qualificazione del debitore – Applicabilità art. 268 CCII in caso di ex imprenditore individuale
Decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa individuale non è più possibile l'apertura della liquidazione giudiziale. Nulla osta allora a che l'ex imprenditore individuale, ormai divenuto consumatore, possa chiedere l'accesso alla procedura della liquidazione controllata come si desume altresì dal comma 4 (art. 33 CCII ndr) della medesima disposizione in base al quale “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentati dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. In buona sostanza, in ragione della cessazione dell'attività imprenditoriale egli non può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che presuppongono l'operatività dell'azienda, ma nulla osta, nel concorso dei presupposti propri delle singole procedure, all' accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza come, per l'appunto, la liquidazione controllata.
Riferimenti normativi:
Arte. 33 CCII; Arte. 268 CCII