Swap e nullità
Swap e nullità
Swap: nullità del contratti per difetto di causa se viene meno la funzione di copertura e garanzia del medesimo

 Si sta facendo strada nella giurisprudenza di merito più recente un nuovo ed interessante orientamento relativo ai contratti di “swap” che finalmente rende un ulteriore strumento di tutela a coloro che si sono imbattuti in tali prodotti finanziari, caldeggiati dalle banche quali strumenti di “garanzia” e di “copertura” per fronteggiare (o addirittura annullare) gli effetti negativi dell’aumento dei tassi di interesse di mutui o altre forme di finanziamento, ovvero per azzerare il “rischio cambio” nel caso di operazioni in divise estere. Il contratto swap infatti, nelle sue molteplici varianti, sostanzialmente è un “contratto derivato” il cui valore appunto deriva (ossia dipende) dal prezzo di una attività finanziaria sottostante, ovvero dal valore di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso d’interesse, cambio), in forza del quale due parti si obbligano di corrispondere l’una all’altra, alla scadenza di un termine convenzionalmente stabilito, una somma di denaro quale differenza tra i valori dei parametri di riferimento. Generalmente chi acquista uno swap di interessi lo fa quindi per trasformare un debito a interesse fisso in uno a tasso variabile o viceversa, a seconda che nel suo bilancio compaiano impieghi a tasso fisso a fronte a provvista a tasso variabile o viceversa; oppure se prevede nel futuro prossimo una sensibile variazione della curva dei tassi in senso sfavorevole ai propri interessi.

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